Il Dlgs n° 105 del 13/08/2022, che ha recepito la direttiva europea relativa all’equilibrio tra lavoro e vita familiare per i genitori e per coloro che prestano assistenza, ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina del Dlgs n° 151/2001, come meglio specificato dalla circolare INPS n° 122 del 27 ottobre 2022.
Pur trattandosi si indicazioni che valgono per il settore privato, l’impianto interpretativo è ovviamente globale, confermando le indicazioni già circolate, ed in particolare:
- anche i padri dipendenti pubblici hanno diritto al congedo di paternità “obbligatorio” di 10 giorni lavorativi, raddoppiati in caso di parto plurimo;
- la norma trova applicazione non solo per gli eventi di nascita, o ingresso nell’ottavo mese di gravidanza della madre, successivi al 13 agosto 2022, ma anche nei confronti di coloro che si trovano nella possibilità di fruirne entro i cinque mesi successivi alla nascita anche per nascite avvenute prima del 13 agosto;
- restano confermati i periodi massimi di fruizione del congedo parentale entro i 12 anni di vita del bambino, e cioè: 6 mesi al massimo per la madre; 7 mesi al massimo per il padre; 11 mesi massimi complessivamente fruibili fra i genitori, mentre il periodo fruibile dal genitore solo passa da 10 mesi a 11 mesi.
Cambia il trattamento economico, nel senso che entrambi i genitori hanno diritto a percepire:
- 3 mesi di trattamento economico al 30% entro i 12 anni senza alcuna condizione, non cedibili all’altro genitore;
- hanno poi diritto congiuntamente ad ulteriori 3 mesi sempre al 30% senza alcuna condizione;
- gli eventuali ulteriori periodi fino al limite complessivo sono retribuiti al 30% in relazione alla condizione reddituale (non superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS);
- il genitore solo ha lui diritto ai 9 mesi retribuiti al 30% senza condizioni.
Ovviamente per i dipendenti pubblici resta sempre la possibilità di fruire dell’intera retribuzione per i primi 30 giorni complessivamente fruiti.
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