Adeguamento stipendiale e pagamento arretrati: tempi e scadenze
Gli incrementi tabellari sono previsti con tre decorrenze: 1.1.2019, 1.1.2020 e 1.01.2021, tali incrementi riassorbono l’ indennità di vacanza contrattuale 2019-2021.
Resta in pagamento la quota mensile per il triennio 2022-2024.
Dal 1.01.2023 dovrà essere conglobato nello stipendio tabellare l’elemento perequativo, che cessa quindi di essere corrisposto come una specifica voce retributiva.
I valori riassorbiti non corrispondono esattamente al vecchio importo dell’elemento perequativo, che era calcolato per 12 mensilità.
Il contratto prevede entro 30 giorni dalla stipulazione (art.2 co. 3) l’adeguamento stipendiale e di tutti gli istituti di carattere economico che prevedono come base di calcolo i valori dello stipendio tabellare quali straordinario, turno ecc (art. 77 co. 1).
La tredicesima mensilità dovrà essere corrisposta nel periodo compreso tra il 10 e il 18 dicembre di ogni anno (art. 75).
Consulta e scarica le tabelle degli aumenti mensili lordi e degli arretrati e le tabelle base annua con perequativo dal 01.01.2023
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