Dal 1 /6/2023 gli accertamenti medici di competenza delle Commissioni Mediche di Verifica saranno effettuati da INPS
Cambia l’organo medico-collegiale che deve effettuare gli accertamenti medico-legali di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa per i dipendenti pubblici.
Cambiano anche le modalità di accertamento e le procedure per poter richiedere la visita medica.
Il personale addetto (ufficio personale) dell’Ente datore di lavoro, per richiedere l’accertamento medico-legale collegato al riconoscimento della inabilità lavorativa richiesto dal dipendente, deve prioritariamente abilitarsi compilando il Modello AA14 .
Una volta predisposto, tale modello dovrà essere trasmesso all’INPS tramite pec, sempre dall’ente datore di lavoro.
A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle citate domande, il dipendente degli Enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.
L’art. 45 comma 3 bis del Dl 73/2022 convertito nella Legge 122/2022 ha soppresso dal 1/6/2023, le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha contestualmente trasferito le funzioni all’INPS , che pertanto da tale data, dovrà svolgere gli accertamenti sanitari già di competenza delle predette Commissioni.
Manca ancora il decreto ministeriale attuativo previsto dalla Legge, che dovrà anche coordinare le attività per i procedimenti in corso al 31.5.2023.
L’inps ha fornito le prime indicazioni in merito alla presentazione delle istanze, con Messaggio n. 1834 del 18/05/2023.
Ma quali accertamenti, che erano di competenza delle Commissioni Mediche di Verifica, sono ora trasferiti all’INPS?
Vediamone alcuni, come previsti dall’art. 45 co 3 ter del DL 73/2022:
1) Dispensa dal servizio per infermità dei dipendenti civili dello Stato) di cui all’articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
2) Passaggio di funzioni per inidoneità e dispensa dal servizio personale unità sanitarie locali, previsto dagli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
3) Domande di pensione di inabilità a proficuo lavoro di cui dall’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274,
4) Domande di pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335
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