Sanzioni e interessi per le Pubbliche Amministrazioni

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L’INPS ha modificato il Prospetto dimostrativo della regolarizzazione contributiva inserendo la seguente nota in cui specifica che sanzioni e interessi non sono dovuti per l’anno 2023: 

“Si informa che nella presente nota non sono riportati gli importi relativi a sanzioni e interessi non dovuti fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9, co. 4, decreto-legge 228/2021 -convertito con legge 15/2022-, come modificato dall’art. 21, co. 2, decreto-legge 44/2023. 
La disposizione citata prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche provvedono all’adempimento degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, senza applicazione delle sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’ articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
Gli importi relativi a sanzioni e interessi saranno comunque evidenziati sull’Estratto Conto di Amministrazione in cui saranno successivamente registrate le somme riportate nella presente nota. 
Si precisa, infine, che la previsione dell’inapplicabilità delle sanzioni civili opera anche qualora la pubblica amministrazione faccia richiesta, entro il 31 dicembre 2023, di pagamento in modalità rateale e le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2023.”  

Si ricorda che sanzioni ed interessi, per le Pubbliche Amministrazioni, non sono dovuti fino al 31.12.2023.

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