Riscatto ai fini del trattamento di fine servizio

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TFS

Il riscatto rappresenta la valutazione, nell’ambito di una gestione previdenziale, di periodi o servizi non coperti da contribuzione in modo che siano conteggiabili per la pensione o per i trattamenti di fine servizio (Tfs) o per il trattamento di fine rapporto (Tfr). Possono chiedere il riscatto tutti i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, possono richiederlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.

Ai fini dell’Indennità Premio di Fine Servizio, possono essere riscattati:

– il servizio militare di leva (se terminato prima del 30 gennaio 1987, nonchè il servizio militare reso presso l’Arma dei carabinieri e corpi speciali non coperto da iscrizione previdenziale)

– il corso di laurea;

– il corso di specializzazione post-laurea;

– i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve);

– i corsi di dottorato di ricerca;

– i periodi non inferiori ad un anno relativi ai corsi professionali riconosciuti da Stato e Regioni, purché il diploma sia stato prescritto per uno dei posti occupati durante la carriera;

– il tirocinio pratico per sanitari e farmacisti (dal 10 settembre 1991);

– il periodo per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e vigilatrice d’infanzia;

– il periodo per il conseguimento del diploma di assistente sociale (dal 10 ottobre 1990);

– il periodo per il conseguimento del diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione (dal 3 aprile 1991);

– i periodi di iscrizione agli albi professionali (dal 10 settembre 1991) ed esclusivamente per gli anni esplicitamente richiesti dal bando di concorso o dal regolamento organico dell’ente come condizione necessaria per l’ammissione al posto ricoperto;

– il servizio di assistente volontario prestato dai sanitari presso enti ospedalieri, riscattabile  per un massimo di 2 anni (legge 409 del 1954);

– il servizio civile reso dagli obiettori di coscienza per  l’intero periodo riportato sul foglio matricolare (legge 772 del 1972);

– il servizio civile presso comuni colpiti da calamità naturali per il periodo corrispondente alla ferma di leva documentata sul foglio matricolare (legge 953 del 1970);

– il servizio di volontario civile nei paesi in via di sviluppo per il periodo corrispondente alla ferma di leva (legge 1222 del 1971)…

Se il riscatto non produce effetti poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inpdap a tale titolo non sono rimborsabili.

I periodi si ritengono riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione previdenziale.

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