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Per i benefici della Legge 336, da quando il beneficio è stato contrattualizzato, vanno seguite le disposizioni del contratto. Il riferimento è l’art. 22 del ccnl del 5 ottobre 2001. Va calcolato quindi il 7,50 per cento (tre scatti del 2,5 per cento) sulla retribuzione indicata dall’art. 52 lettera b): posizione iniziale oltre l’indennità integrativa (ora conglobata) e la progressione economica. L’importo risultante, diviso 12 e per tredici mensilità corrisponde alla retribuzione da indicare per il calcolo dei benefici della Legge 336, e andrà inserito nella apposita casella del programma S7.
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