E’ uscita la newsletter n. 7 di aprile 2017
Le attività svolte dai lavoratori non vedenti sono considerate particolarmente usuranti e pertanto a loro favore viene prevista, ai fini pensionistici, una maggiorazione pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso aziende pubbliche o private, in concomitanza con il requisito sanitario richiesto (cecità assoluta o residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi).
La Legge 113/85 ha previsto che la suddetta maggiorazione sia utile sia ai fini del diritto, e quindi viene calcolata per il raggiungimento del requisito pensionistico , sia ai fini del calcolo della pensione; ma in quest’ultimo caso, di fatto, questa maggiorazione viene valutata solamente per i periodi che rientrano nel calcolo retributivo, non essendo previsto nulla per i periodi che si collocano nel sistema contributivo.
La legge di Bilancio 2017, ha apportato un correttivo a questo vuoto normativo, prevedendo (al comma 209) un beneficio sulla pensione contributiva o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, beneficio che si concretizza nell’incremento dell’eta’ anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo ..”
Questo significa che per il calcolo della quota contributiva, si procede a maggiorare l’età anagrafica del lavoratore, in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio (o frazione di anno).
Il coefficiente di trasformazione relativo all’età risulta così maggiorato rispetto all’effettiva età anagrafica del lavoratore al momento del pensionamento.
E’ previsto un limite minimo (57 anni ) e uno massimo (70 anni più adeguamenti della speranza di vita) .
Si ricorda che l’attribuzione delle maggiorazioni viene effettuata dall’INPS su domanda degli interessati e che la maggiorazione ai fini del calcolo della quota contributiva ha effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1.1.2017.
La circolare INPS n. 73 del 14/4/2017 ha dettato le prime istruzioni operative per l’applicazione della norma.
Un aspetto da sottolineare è la mancanza di analoga disciplina per gli invalidi civili, a cui spetta una maggiorazione ai fini del diritto e della misura della pensione pari a due mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato e per i quali permane una situazione di mancata normazione per i periodi di servizio che si collocano nel sistema contributivo.
Sarebbe dunque auspicabile un intervento correttivo che vada a normare questa situazione di palese ineguaglianza.
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