I benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia asbestocorrelata derivante da esposizione all’amianto – sono riconosciuti anche per gli anni 2019 e 2020 (effetto delle disposizioni di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).
Il beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, trova applicazione anche per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.
Correlati