L’ARAN ha ribadito che la norma relativa ai contributi datoriali per il Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, i quali sono finanziati dai proventi delle violazioni del codice della strada (art. 56 quater comma 1 lett. a), si applica esclusivamente al personale della “polizia locale”, inteso in senso stretto del termine.
Pertanto, viene esclusa la possibilità che gli ausiliari del traffico possano beneficiare di disposizioni sulla previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale della polizia municipale.
Questo orientamento ben consolidato da parte dell’ARAN ha trovato conferma anche nella deliberazione n. PAR/24/2022 Corte dei Conti, Sezione per l’Emilia-Romagna.
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