E’ uscita la newsletter 13 di maggio 2015
Con Messaggi n. 2974 del 30/04/2015 e n. 3305 del 14/05/2015 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva utilizzabili dalle gestioni pensionistiche per le quali il calcolo dei servizi utili a pensione viene effettuato in anni, mesi e giorni. (es. INPS Gestione Dipendenti Pubblici).
Per la determinazione del diritto a pensione, l’anzianità contributiva richiesta deve essere interamente maturata e non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese. (esempio pensione anticipata anno 2015 – personale di sesso femminile: requisito richiesto 41 anni e 6 mesi, requisito che deve essere interamente maturato – pensione ai superstiti:15 anni di contributi ovvero 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione).
Gli arrotondamenti già previsti dall’art. 59, comma 1 lettera b) della Legge 449/97 (arrotondamento a mese intero per la frazione di mese che supera i 15 giorni e arrotondamento per difetto per la frazione fino a 15 giorni) continuano ad operare per le seguenti prestazioni:
– regime sperimentale donne per cui è richiesto il requisito contributivo di 35 anni (34 anni 11 mesi e 16 giorni)
– pensione di inabilità a proficuo lavoro per cui è richiesto il requisito contributivo di 15 anni (14 anni 11 mesi e 16 giorni)
– pensione di inabilità alla mansione per cui è richiesto il requisito contributivo di 20 anni (19 anni 11 mesi e 16 giorni)
– requisito dei 40 anni di contributi al 31.12.2011 (39 anni 11 mesi e 16 giorni)
– lavoratori c.d. salvaguardati che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (39 anni 11 mesi e 16 giorni).
I chiarimenti INPS si sono resi necessari in quanto, pur essendo già pacifico l’orientamento espresso con i messaggi sopra richiamati (si vedano circolari INPS n.35 e n.37 del 2012) le norme in materia di arrotondamenti non sono state abrogate e come abbiamo visto continuano ad essere applicabili ad alcune prestazioni pensionistiche.
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