I principali strumenti di ausilio per i genitori lavoratori dipendenti sono i congedi, che possono essere fruiti alle seguenti condizioni:
FIGLI MINORI DI 14 ANNI
In caso di sospensione della didattica in presenza, di infezione da Covid-19 oppure di quarantena del figlio convivente minore di anni 14, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può fruire di un congedo retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa.
In caso di figli con disabilità grave il medesimo beneficio viene riconosciuto a prescindere dal requisito dell’età anagrafica.
Il congedo può essere richiesto soltanto qualora non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, e comunque non oltre il 30 Giugno 2021.
E’ anche possibile usufruire di tale congedo retroattivamente richiedendo la conversione di eventuali congedi parentali fruiti nel periodo temporale compreso tra il 1° Gennaio 2021 e il 13 Marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto legge.
FIGLI TRA 14-16 ANNI
Per i figli con un’eta compresa tra i 14 e i 16 anni, in luogo del congedo retribuito, sempre uno soltanto dei genitori in alternativa all’altro può usufruire di un’aspettativa priva di retribuzione o di indennità con le garanzie del diritto alla conservazione del posto e del divieto di licenziamento.
DIRITTO ALLO SMART-WORKING
Per tutta la durata, o parte di essa, della sospensione della didattica in presenza o dell’infezione o della quarantena del figlio convivente fino ai 16 anni di età, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha la facoltà di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.
BONUS BABY SITTER
Infine, per i lavoratori autonomi e per il personale sanitario e delle forze dell’ordine è prevista la possibilità di beneficiare di bonus economici nel limite massimo di 100 € settimanali per il servizio di baby sitting anche se svolto da familiari.
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