L’INPS, con la circolare n. 50 del 21/04/2022, fornisce alcuni chiarimenti in merito al cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell’Unione Europea o della Confederazione Svizzera.
Nello specifico, si chiarisce che l’avere maturato presso le organizzazioni internazionali un autonomo diritto a pensione non è causa ostativa all’esercizio della facoltà di cumulo in esame. Quindi, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare.
Rimane invece preclusa la facoltà, volta a valorizzare i periodi contributivi maturati presso le organizzazioni internazionali, ai soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi o della totalizzazione, potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni presso le quali sono iscritti in Italia.
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