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La Corte di Cassazione, con la sentenza-n-19774-del-2016, ha affermato che la risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di accertamento medico per inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro, costituisce licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La forma di recesso del datore di lavoro anche nell’ambito della pubblica amministrazione è costituita dall’atto di licenziamento.
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