INAIL – Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.

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INAIL – Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.

Con circolare 23.12.2015n. 92 l’INAIL ricorda che, in una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il D. Lgs. n. 151/2015 all’articolo 21, c. 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.

Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni già stabilita dall’articolo 53, c. 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m., connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

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