È uscita la newsletter n. 7 di giugno 2018
Con messaggio 2161 del 29/05/2018, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi contributivi e alle modalità di denuncia, nonché alla valutazione ai fini pensionistici e del TFS/TFR dei periodi di sospensione cautelare per i quali pende giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria.
L’INPS precisa che i contributi previdenziali sull’assegno alimentare (pensione e Fondo Credito) devono essere versati esclusivamente se il medesimo assegno deriva da sospensione cautelare per procedimento penale in corso e non anche per le altre ipotesi di sospensione (vedi punto 7 Circolare INPS citata).
Si ricorda infatti che, a seguito dei chiarimenti del Ministero delle Finanze di cui alla circolare 326/97, l’INPS con circolare n. 6/2014 ha esteso alla Gestione Pubblica le norme, già previste per la Gestione Privata, in materia di imponibilità ai fini pensionistici dell’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso.
Nell’ipotesi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso, pur in presenza di versamento contributivo dell’assegno alimentare, i periodi di sospensione cautelare non sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.
Considerato il carattere provvisorio della sospensione, per definire la valutabilità dei periodi ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio è necessario attendere la conclusione del procedimento.
Si potrà avere l’ipotesi della ricostruzione della carriera con erogazione degli arretrati della retribuzione e la riqualificazione del periodo di sospensione rendendolo utile ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio/rapporto (restitutio in integrum) ovvero il licenziamento o destituzione del lavoratore, con possibilità per l’ente datore di lavoro di richiedere la restituzione dei contributi, pagati durante il periodo di sospensione cautelare, che si collocano dopo la data di cessazione per effetto della retroattività del licenziamento.
Il messaggio illustra anche le modalità per l’elaborazione dei flussi di denuncia ListaPosPa e fissa il termine entro il quale l’ente datore di lavoro dovrà provvedere alla regolarizzazione di periodi denunciati con modalità diverse o non denunciati.
Circolare INPS n. 80 del 6/6/2018 : Misura degli interessi di mora dal 15/5/2018
Il tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (anche sui debiti contributivi per effetto dell’art. 116, co 9 L. 388/2000) viene determinato annualmente. Con effetto dal 15/5/2018, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata disposta la riduzione al 3,01% in ragione annua.
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