Riguarda i lavoratori alle dipendenze di impresa per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco 1 allegato al Dlgs n. 67/2011, impegnati all’interno di un processo produttivo di serie cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 del c.c. Si tratta dei lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
La circolare n. 22 /2011 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha precisato che il riferimento ai criteri di cui all’art. 2100 c.c. è riferito al vincolo dell’osservanza di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema di cottimo.
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