Le dimissioni volontarie e l’applicabilità della nuova procedura nel pubblico impiego

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E’ uscita la newsletter n. 11 di marzo 2016 su: Le dimissioni volontarie e l’applicabilità della nuova procedura nel pubblico impiego

Dal 12 marzo 2016 è operativa la nuova procedura di comunicazione delle dimissioni volontarie.
Ai fini di evitare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, il Dlgs 14/9/2015 n. 151 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate al datore di lavoro esclusivamente con modalità telematiche.
Il Ministero del Lavoro ha adottato in data 15/12/2015 il decreto (pubblicato sulla GU n. 7 del 11/1/2016) con il quale vengono definite le regole tecniche per la compilazione e per la trasmissione al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro della comunicazione di dimissioni volontarie. La nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016.
Con la Circolare n. 12 del 04/03/2016 il Ministero del lavoro ha specificato che la citata disposizione normativa non si applica ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001.

L’art. 26 del Dlgs 151/2015 però non opera alcuna distinzione tra lavoro pubblico e lavoro privato e quindi è legittimo chiedersi se dal 12 marzo 2016, anche i lavoratori pubblici debbano seguire le procedure ed utilizzare la modulistica prevista dal Decreto Ministeriale.
Già il Ministero del Lavoro, con interpello 35/2012 aveva fornito precedenti chiarimenti in merito alla procedura di convalida delle dimissioni nell’ipotesi di prestazioni svolte alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. Pur non escludendone l’applicabilità, Il Ministero riteneva indispensabile per la concreta attuazione della norma, l’adozione di appositi provvedimenti per l’armonizzazione del lavoro privato con quello delle Pubbliche amministrazioni, giungendo alla conclusione che la norma non fosse immediatamente applicabile al settore pubblico.

La circolare n. 12 del 4 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde questa volta in modo più categorico, escludendo dall’applicazione della norma i rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, questa inapplicabilità, secondo la circolare, discenderebbe dal fatto che nel lavoro pubblico il fenomeno delle” dimissioni in bianco” non risulta praticato.
Questa interpretazione si pone in contrasto con l’articolo 26 del Dlgs 151/2015, che, come abbiamo detto, non fa alcuna distinzione tra lavoro pubblico e impiego privato, inoltre il criterio interpretativo proposto per giustificare questa lettura si fonda su un dato statistico (l’assenza delle dimissioni in bianco nella pubblica amministrazione) criterio suscettibile di mutare nel tempo.
La questione rischia quindi di complicare ulteriormente il quadro futuro.

Vedi il nuovo modello di convalida delle dimissioni

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