La Legge di Bilancio 2022 ( L. n° 234 del 30/12/2021) all’art. 1, comma 134, ha reso strutturale sia la misura del congedo obbligatorio di paternità che era stato introdotto in via sperimentale dalla L. 92/2012, confermando i 10 giorni di periodo di fruizione già previsti per il 2021 dalla Legge di Bilancio 2021 ( L. n° 178 del 30/1220), sia il congedo facoltativo di paternità pari ad un giorno.
Entrambi i congedi sono fruibili dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Il congedo obbligatorio del padre si caratterizza per essere un diritto autonomo, quindi esso è fruibile in aggiunta ed indipendentemente dal diritto della madre al proprio periodo si astensione obbligatorio. Viceversa, quello facoltativo non si configura come un diritto autonomo in quanto può essere fruito soltanto in sostituzione della madre in relazione al congedo obbligatorio ad essa spettante.
Le modalità di presentazione della domanda sono indicate nella circolare INPS n° 40/2013. In linea di massima, se la prestazione è erogata da INPS la domanda va presentata direttamente all’Istituto previdenziale, se invece spetta al datore di lavoro anticipare le indennità, la comunicazione della fruizione del congedo va fatta a quest’ultimo.
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