A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016, è stato modificato, con l’articolo 2 sexies del decreto legge in oggetto, il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità. In particolare:
1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;
2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
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