Neutralizzazione della disoccupazione: mobilità di ricalcolo e ricostruzione pensione

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L’INPS, con il messaggio n. 883 del 23/02/2022, illustra i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si collocano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione. 

Le indicazioni dell’Istituto fanno riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 2017 che ha dichiarato la parziale illegittimità della legge n.287/1982 sulla base del principio che l’interessato ha diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione della contribuzione per disoccupazione che si collochi nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole. 

Resta fermo che l’interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest’ultimo alla relativa decorrenza. Qualora il periodo sia parzialmente necessario ai fini del diritto alla pensione, può essere escluso solo il periodo non necessario al perfezionamento del diritto stesso. 

La ricostituzione del trattamenti pensionistico deve essere effettuata, a domanda dell’ interessato, con effetto dall’originaria decorrenza della pensione.

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