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La finalità degli interventi in materia di APE (comma 162) è quella di estendere la possibilità di accesso a questi strumenti ad una platea più ampia di lavoratori
Per quanto riguarda l’APE volontaria
- viene disposta la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) dell’istituto – che ricordiamo essere sperimentale
Per quanto riguarda l’APE sociale:
- si interviene sul requisito “stato di disoccupazione” prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come già previsto) anche nel caso di “scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi“;
- si interviene sul periodo di attività richiesto nelle professioni gravose, sarà possibile maturare il periodo di attività non solo con lo schema 6 anni lavorati negli ultimi sette 7, ma anche 7 anni negli ultimi 10;
- si introducono 4 ulteriori categorie di lavori gravosi che possono fare accedere all’Ape Social (braccianti, siderurgici, pescatori e marittimi);
- riconoscono la possibilità di accedere all’APE sociale anche a “un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;
- intervengono sui requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni
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