IL PROVVEDIMENTO INSERITO NEL DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44
Come è noto, fino al 31.12.2023, per le pubbliche amministrazioni, eventuali omissioni contributive riferite ai periodi antecedenti il 31.12.2018, non cadranno in prescrizione.
In merito alla regolarizzazione della contribuzione non versata, la legge 15/2022 (di conversione del Milleproroghe 2022) aveva previsto (per le Pubbliche Amministrazioni) la non applicazione di sanzioni ed interessi fino al 31.12.2022.
Il Decreto Milleproroghe 2023, nonostante le aspettative, non aveva prorogato tale sospensione, ed infatti, a partire dal 1° gennaio 2023, l’INPS ha richiesto sanzioni ed interessi sulla contribuzione non versata.
Le note di debito pervenute da gennaio 2023 prevedevano infatti la richiesta, oltre che dei contributi, anche di sanzioni ed interessi.
Il DL 44, entrato in vigore dal 23/4/2023, ha introdotto un’ulteriore sospensione delle sanzioni ed interessi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2023 (art. 21 comma 2 del dl n. 44 del 22 aprile 2023).
Pertanto, a decorrere dal 23.04.2023, e fino al 31.12.2023, non sono più dovuti sanzioni e interessi in fase di regolarizzazione della contribuzione non versata.
Il decreto chiarisce però che sono fatti salvi gli effetti delle procedure già attivate dal 1 gennaio 2023 e fino all’entrata in vigore del decreto legge.
In poche parole, qualora si sia già provveduto al pagamento, ad esempio, di una nota di debito calcolata con sanzioni e interessi, non sarà possibile chiedere il rimborso di quanto versato per sanzioni e interessi.
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