Durante il periodo di preavviso le parti conservano tutti gli obblighi e i diritti del contratto di lavoro.
La durata del periodo di preavviso è stabilita dai contratti collettivi di lavoro e si diversifica in base all’anzianità di servizio. Il dipendente che non rispetta i termini di preavviso, deve corrispondere all’amministrazione una indennità pari allo stipendio del periodo di preavviso non rispettato, salvo la possibilità di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.
Il calcolo del periodo di preavviso si fa retrocedendo dalla data della cessazione, e comprende tutti i giorni di calendario, compresi i festivi.
Il periodo di preavviso deve essere effettivamente lavorato: non è possibile godere delle ferie maturate, che devono perciò essere fruite prima della sua decorrenza. Le uniche assenze ammesse riguardano: lo sciopero, la partecipazione ai seggi elettorali, la partecipazione a sedute per cariche pubbliche.
Le assenze per malattia sospendono il decorso del preavviso, e possono determinare lo slittamento della data di cessazione, o l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva.
Il dipendente collocato a riposo d’ufficio, per raggiunti limiti di età o di anzianità contributiva, non è tenuto al rispetto del preavviso.
Correlati