PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI : Importante circolare dell’INPS per la Gestione Pubblica

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È uscita la newsletter n. 11 di giugno 2017

La Legge 335/1995 all’art. 3 commi 9 e 10, ha previsto che dal 1.1.1996:

…le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie  del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti  e delle altre gestioni… si prescrivono in 5 anni   e non possono essere versate, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (in questo caso il termine di prescrizione rimane decennale) …

Quindi, per espressa disposizione di legge, la prescrizione dei contributi nei termini indicati è applicabile anche alla Gestione Pubblica dell’INPS. Vista la specificità delle norme che regolano le Casse dei dipendenti Pubblici (CPDEL: Cassa Enti Locali, CPS: Sanitari, CPI: Insegnanti, CPGU: Ufficiali Giudiziari, CTPS: Statali) e la contestuale esigenza di procedere ad una armonizzazione fra settore pubblico e privato dopo la soppressione di INPDAP, era già da tempo al vaglio del Ministero del Lavoro la circolare applicativa che è stata emanata in data 31.5.2017 (circolare n. 94 del 31/05/2017).

Data la portata innovativa della circolare ed al fine di adeguare i sistemi in uso, le nuove norme entreranno in vigore dal 01.01.2018.

Cosa e come cambia:

  • La contribuzione previdenziale prescritta non può essere versata e conseguentemente incassata dall’Istituto perché irricevibile.
  • Per gli iscritti alla CPDELCPS e CPUG possono essere applicate le norme di  miglior favore (legge 610/1952) e quindi per la liquidazione del trattamento pensionistico si deve tenere conto  dell’intero servizio utile prestato, compresi i periodi per i quali non è stato effettuato il versamento contributivo. La liquidazione del trattamento pensionistico sarà a carico di INPS, ma l’onere sarà ripartito fra Istituto e Amministrazione. L’Ente datore di lavoro sarà chiamato a sostenere l’onere pensionistico in relazione ai periodi di mancato versamento, con le modalità e il calcolo di cui all’art. 13 della Legge 1338 del 1962 (costituzione di rendita vitalizia). Il recupero avverrà da parte dell’Istituto anche in via coattiva.
  • Per gli iscritti alla Cassa Insegnanti e Cassa Statali , non essendo applicabili le norme di cui alla Legge 610/52, valgono le norme generali vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. I periodi di lavoro non assistiti da versamento contributivo non saranno automaticamente valutati, ma potranno essere considerati utili a pensione solo previa richiesta (facoltà prevista anche per il datore di lavoro) di costituzione di rendita vitalizia.

Con successivo messaggio , l’INPS detterà le istruzioni relative alla prassi operativa.

Cosa è importante fare:

Si ritiene che fino al 31.12.2017  sia ancora possibile procedere alle regolarizzazioni contributive per periodi di omesso versamento. E’ quindi consigliabile provvedere, laddove possibile, alle sistemazioni contributive relative alla posizione del dipendente.

A breve più informazioni e maggiori dettagli sulla prescrizione.

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