Proroga dei termini di sospensione della prescrizione dei contributi
Il 9 dicembre 2024 è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legge cd “Milleproroghe”, che inizia così il suo iter parlamentare.
Tra le altre, viene prevista la proroga di un ulteriore anno dei termini di sospensione della prescrizione delle contribuzioni previdenziali obbligatorie dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Sarà quindi possibile, anche per il 2025, regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, sia ai fini pensionistici che del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, per i periodi retributivi fino al 31.12.2020.
Viene inoltre prevista la proroga al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni in favore dei dipendenti pubblici (dipendenti e collaboratori).
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Dipendenti pubblici: Detassazione del Trattamento di fine servizio – TFS – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 225/2024
La riduzione dell’aliquota IRPEF sui trattamenti di fine servizio, va dal 1,5 ai 7,5 punti percentuale, in funzione degli anni di ritardo con i quali l’ INPS procede all’ erogazione dell’indennità, rispetto alla data di cessazione dal servizio. (art. 24 dl 4/2019)
Con risposta n, 225/2024, l’Agenzia delle Entrate conferma che tale detassazione si applica solo al TFS e non anche al TFR e che il limite di € 50.000 rappresenta il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell’aliquota, indipendentemente dall’importo complessivo spettante e dalla circostanza che il pagamento avvenga in unica soluzione o in più rate.
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Denunce mensili – Gestione dipendenti pubblici
A partire dal mese di dicembre 2024 entrerà in uso la nuova procedura -Scoperture contributive GDP- che sostituirà il sistema SIN “Enti inadempienti” e che, rispetto al precedente sistema è completamente automatizzato e non prevede attività delle strutture territoriali INPS.
La nuova piattaforma eseguirà automaticamente, per ciascuna mensilità:
- una verifica mensile dell’adempimento dell’obbligo di invio della denuncia;
- in assenza della denuncia mensile nelle banche dati dell’Istituto, invierà automaticamente una notifica tramite PEC, per informare dell’inadempimento;
- una verifica periodica della ricezione delle denunce mancanti e l’invio di solleciti a regolarizzare fino alla completa conclusione del processo.
La procedura rileva anche le inadempienze derivanti dal mancato aggiornamento dell’Anagrafe delle persone giuridiche iscritte alla GDP, nei casi di sospensione o cessazione dell’obbligo contributivo, nonché è prevista la possibilità di rilevare anomalie verificatesi nel corso della compilazione o della trasmissione delle denunce.
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Calcolo delle pensioni: Ecco i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo in vigore dal 1.1.2025
La quota contributiva di pensione si calcola moltiplicando il montante contributivo individuale maturato, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.
I coefficienti di trasformazione sono soggetti a revisione biennale, in base agli adeguamenti della speranza adi vita e all’andamento del Pil, rilevati dall’ISTAT.
Con Decreto Direttoriale 20 novembre 2024 del Ministero del Lavoro sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione da applicare alle pensioni liquidate dal 1.1.2025
L’applicazione di tali coefficienti, più bassi rispetto a quelli del biennio precedente, determineranno, per le pensioni liquidate dal 2025 un importo meno favorevole, a parità di età e di contribuzione, rispetto a quelle liquidate nel 2024.
Il Sig. Mario, ad esempio, con un montante contributivo di 260.000 euro e un’età di 60 anni, con pensione liquidata dal 1.1.2025 prenderà circa 200 euro in meno all’anno, rispetto al calcolo con i coefficienti in vigore per le pensioni liquidate nel 2024. E’ solo un esempio. Le differenze saranno più o meno evidenti a seconda dell’importo del montante contributivo maturato e dell’età al pensionamento.
Qui di seguito la tabella con i divisori e i coefficienti di trasformazione:
Età |
Coeff 2023 2024 |
Coeff 2025 2026 |
57 |
4,270% |
4,204% |
58 |
4,378% |
4,308% |
59 |
4,493% |
4,419% |
60 |
4,615% |
4,536% |
61 |
4,744% |
4,661% |
62 |
4,882% |
4,795% |
63 |
5,028% |
4,936% |
64 |
5,184% |
5,088% |
65 |
5,352% |
5,250% |
66 |
5,531% |
5,423% |
67 |
5,723% |
5,608% |
68 |
5,931% |
5,808% |
69 |
6,154% |
6,024% |
70 |
6,395% |
6,258% |
71 |
6,655% |
6,510% |
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Come previsto dalla circolare INPS n. 77 del 02/07/2024, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari sarà consentito esclusivamente mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
A partire da tale data pertanto non sarà più possibile utilizzare il PIN INPS.
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