La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata dal giudice del lavoro di Trento sulla norma (art. 14, comma 3, del Dl n. 4/2019) che sancisce il divieto di cumulo tra la pensione anticipata Quota 100 e i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro occasionale nei limiti dei 5.000 € lordi annui.
Il Giudice di legittimità ha sottolineato che, mentre quest’ultimo reddito non dà luogo a obbligo contributivo, la prosecuzione di un lavoro subordinato entrerebbe in netta contraddizione con il pensionamento tramite Quota 100 dal momento che si sostanzia in una richiesta agevolata di uscita anticipata dal lavoro.
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