Risoluzione del rapporto di lavoro per i pubblici dipendenti

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Risoluzione del rapporto di lavoro per i pubblici dipendenti

Legge 30 dicembre 2024 n. 207 Art.1, commi 162-165 


I commi 162 e 163 stabiliscono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che i limiti ordinamentali dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (attuali 67 anni di età).
Viene pertanto meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, in possesso del requisito per la pensione anticipata, abbiano raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età.

Il comma 164 abroga la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. limiti di servizio di cui all’art. 72 del Dl 112/2008 come sostituito dal comma 5 del Dl 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014).

Il comma 165 prevede che la pubblica amministrazione possa concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni (non oltre il compimento del settantesimo anno di età) “anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”.
La possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

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