L’INPS, con la circolare n. 36 del 07/03/2022, ha chiarito che un lavoratore dipendente unito civilmente a un’altra persona può utilizzare i permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 o il congedo straordinario regolato dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 anche per assistere parenti e affini di quest’ultimo e viceversa.
Si tratta di una sostanziale novità perché, a differenza di quanto avviene per i coniugi, inizialmente era stato previsto che la parte di un’unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui prestasse assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza fosse rivolta ad un parente dell’unito.
Successivamente, su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene sottolineata la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale. Pertanto, si attua il riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile, con la sola esclusione dei conviventi di fatto che continueranno a poter fruire solo dei permessi e solo per assistere il convivente.
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