Dopo oltre sei mesi dall’ emanazione delle norme introdotte dall’art. 1 comma 157 e segg. della Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) , l’INPS, con la circolare n. 78 del 3 luglio 2024, ha fornito le indicazioni in materia di aliquote di rendimento da applicare alle pensioni degli iscritti alle Casse pensionistiche del pubblico impiego (esclusi gli statali).
Come è noto la legge di Bilancio ha previsto per il calcolo delle quote di pensione retributive(quota A e Quota B) e in relazione ad anzianità inferiori a 15 anni al 31.12.1995, una aliquota di rendimento fissa, pari al 2,5% per ogni anno (Allegato II), in luogo delle aliquote già previste dalla Tabella A di cui alla Legge 965 del 1965 (resta fermo quanto disposto dall’art. 17 co 1 L 724/1994).
Le nuove aliquote trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata (art. 24 co 10 L 214/2011) e pensione anticipata lavoratori precoci (art. 17 L 26/2019), anche in cumulo.
DEROGHE ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA:
Le nuove aliquote di rendimento, previste dalla Legge di Bilancio 2024 per espressa previsione di legge non si applicano:
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Se il diritto a pensione è maturato entro il 31.12.2023
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Alle Pensioni di vecchiaia
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Alla pensione Quota 100 e Pensione anticipata flessibile (quota 103)
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Alla Pensione indiretta
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Alla Pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo
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All’Ape sociale
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Sono inoltre escluse le pensioni anticipate nel caso in cui
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La cessazione è avvenuta per raggiungimento dei limiti di età ordinamentali
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La cessazione è avvenuta per collocamento d’ufficio per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista da norme di legge o regolamento applicabili alla Amministrazione
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Le nuove aliquote non si applicheranno alle fattispecie sopra citate anche nel caso in cui il diritto venga maturato con il cumulo dei contributi.
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