Causa di servizio ed equo indennizzo
Quesito: un dipendente ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento di causa di servizio dal Comitato per la verifica delle cause di servizio di Roma in seguito ad infermità ascritta alla Tabella A categoria 7°.
La domanda di riconoscimento di causa di servizio, equo indennizzo ed ogni altro beneficio economico, però è stata definita intempestiva ai fini della liquidazione dell’ equo indennizzo perché presentata decorsi 6 mesi dall’evento.
La maggiorazione stipendiale dell’1,25% per invalidità ascritta nelle ultime 2 categorie di tabella A, può e deve essere corrisposta, oppure il termine di intempestività dei sei mesi vale anche in questo caso?
risposta:
– L’art. 50 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 14/09/2000 prevede che “ in favore del personale riconosciuto con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio, è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione della Tabella A , ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario di anzianità. Per l’attribuzione del suddetto beneficio non è richiesta la condizione di tempestività della domanda di causa di servizio. (presentazione cioè della domanda entro sei mesi da quando il dipendente ha avuto conoscenza certa e sicura dell’infermità, condizione invece richiesta per la liquidazione dell’equo indennizzo).
– Da tenere presente che l’art. 70 del DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008 ha previsto che, a decorrere dal 1.1.2009, nei confronti dei dipendenti ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della Tabella A annessa al TU 915/78 e successive modificazioni, è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge e patrizie.
– Ai fini della liquidazione della maggiorazione, occorrerà quindi accertare la data in cui il dipendente ha richiesto il beneficio di cui trattasi.
Cosa deve fare l’amministrazione in caso di causa di servizio
Nel caso di domanda di causa di servizio presentata dal dipendente comunale, l’Amministrazione che riceve la domanda, trasmette entro trenta giorni alla Commissione Medica di Verifica territorialmente competente, la domanda e la documentazione prodotta dall’interessato, dandone comunicazione allo stesso, entro i successivi dieci giorni.
Il responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente presta servizio deve corrispondere alle richieste istruttorie, fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
Il facsimile della lettera da inviare alla Commissione e della richiesta da inoltrare al Responsabile del servizio sono reperibili nell’Area riservata di questo sito (sezione modulistica).
di accertare la data in cui il dipendente ha richiesto il beneficio di cui trattasi.
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