Contratto di espansione: novità e proroga per il biennio 22/23

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Il contratto di espansione come modificato dalla Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio per il 2022 ha disposto la proroga del regime sperimentale del contratto di espansione al biennio 2022-2023 ed ha abbassato il limite minimo di unità lavorative per avere accesso al regime sperimentale, portandolo a 50 unità.

Tra gli interventi previsti da tale strumento, vi è la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, consensuale e da attivarsi entro il 30/11/2023, previa sottoscrizione di un accordo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali.
I lavoratori interessati sono coloro che, assunti a tempo indeterminato, si trovino a non più di 5 anni di distanza dal conseguimento del diritto alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia.
Destinatari della normativa sono anche i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO (ex INPDAP) .

Al lavoratore sarà erogata un’ indennità mensile che lo accompagnerà fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.
La prestazione viene erogata dall’INPS, ma il finanziamento è a carico del datore di lavoro.

Tale indennità è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro deve versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto (contribuzione correlata).
L’importo a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile viene ridotto di un importo equivalente alla prestazione NASPI e relativa contribuzione figurativa, teoricamente spettante.
Il Messaggio Inps n. 2419/2021 ha introdotto una specifica procedura per l’attivazione dello “scivolo pensionistico”, la domanda di certificazione del diritto infatti va presentata almeno 90 giorni prima della prima “data di ingresso alla prestazione.
Per rispettare termini e procedure importante valutare le situazioni previdenziali dei dipendenti per verificare la possibilità di accesso e poter chiedere nei termini la certificazione del diritto all’INPS.

PROCEDURA
1. I datori di lavoro trasmettono alla struttura INPS competente copia del contratto di espansione 
2. L’INPS comunica all’Ente l’avvenuta verifica del requisito dimensionale, del codice di autorizzazione e dell’avvenuta consegna della documentazione alla Direzione Centrale Pensioni
3. La Direzione Centrale Pensioni comunica all’Azienda le informazioni relative alla funzionalità “PRAT”
4. Il referente aziendale inserisce le domande di certificazione del diritto nel “PRAT”
5. La struttura territoriale competente provvede alla definizione entro 15 giorni . Per ciascuno dei lavoratori si procede alla definizione della certificazione, in via prospettica, della prima decorrenza utile (non superiore a 60 mesi).
Per la sola pensione anticipata, l’ultima contribuzione da lavoro viene proiettata a partire dall’ultimo contributo in estratto 
6. Il referente deve indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro  e selezionare i lavoratori per i quali intende concludere la procedura di esodo. 
7. La data di risoluzione dei rapporti di lavoro non può essere successiva al 30 novembre (30.11.2022 in riferimento all’annualità 2022, e 30.11.2023 in riferimento all’annualità 2023) 

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Materiale

Messaggio n. 2419 del 25/06/2021

Circolare n. 88 del 25/07/2022

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