Dirigente con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 Dlgs 267/2000. Voci utili a TFR.

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TFR

Nello specifico caso, dovranno essere valutati ai fini del TFR tutti gli elementi già valutabili ai fini del TFS (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale ora ricompresa nello stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione). Ciò premesso, occorre fare una distinzione tra il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale e il personale inquadrato nella categoria D. L’ INPDAP – Direzione Generale, in risposta a specifico quesito, ritiene che nel primo caso (qualifica dirigenziale), l’indennità ad personam corrisposta ai sensi dell’art. 110, comma 3 del Dlgs citato, non è valutabile né ai fini IPS, né ai fini TFR, non essendo tale valutabilità prevista da alcuna norma. Nel secondo caso detta indennità è utile a TFR secondo quanto espressamente previsto dall’art. 49 del CCNL 14/9/2000, rientrando nella tipologia degli “assegni ad personam non riassorbibili”.

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