TFS: calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro

Published on

Topics:

Calcolo dell’indennità

Il calcolo del TFS prevede che venga prioritariamente effettuato la somma dei servizi utili ai fini del diritto e della misura della prestazione.

Si ricorda che il servizio prestato a part-time deve essere ricondotto ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

Non dovranno essere calcolati i periodi interruttivi dell’iscrizione INADEL( ad esempio aspettative senza assegni), mentre dovranno essere considerati i riscatti.
Si procederà poi alla somma del servizio utile e all’arrotondamento previsto dall’art. 4 della L. 152/68, utile, arrotondando ad anno intero la frazione che supera i sei mesi e trascurando la frazione fino a sei mesi.

La dichiarazione dei servizi utili avviene mediante la compilazione del Modello350/P reperibile sul sito dell’INPDAP, ovvero utilizzando il Modello PA04 già in uso per la dichiarazione dei periodi e delle retribuzioni ai fini pensionistici.

Dovranno essere dichiarate le retribuzioni valutabili ai fini del TFS degli ultimi 360 giorni retribuiti, antecedenti la cessazione dal servizio.

Se negli ultimi 360 giorni di servizio vi sono periodi di interruzione non valutabili ai fini del trattamento di fine servizio, occorrerà retrocedere temporalmente fino a concorrenza dei predetti 360 giorni retribuiti. La retribuzione da indicare per i periodi prestati a part-time è quella virtuale della corrispondente posizione a tempo pieno

Ai fini del calcolo del TFS la retribuzione indicata verrà valutata nella misura dell’80%. Per ogni anno di servizio utile viene calcolato 1/15 del predetto 80% della retribuzione.

Il calcolo si effettua con l’applicazione della seguente formula:


 (Retribuzione utile(*) x 0,80) / 15 x anni utili arrotondati alla cessazione (**)


• (*) Retribuzione utile degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio (in caso di part-time indicare retribuzione virtuale della corrispondente posizione a tempo pieno)

• (**) servizi di ruolo dalla data di assunzione + servizi pre ruolo al compimento di un anno di servizio continuativo + anni a part-time X coefficiente orario PT/orario TP + riscatti servizi e periodi – servizi interruttivi o non valutabili = servizio utile da arrotondare ad anno intero ( 6 mesi = 0; 6 mesi e 1 giorno = 1 )

Effetti del Decreto Legge 185/2012 sulle modalità di calcolo del TFS

Adempimenti del datore di lavoro e adempimenti dell’Istituto Previdenziale.

Come già chiarito, i lavoratori interessati alle norme in esame sono quelli assunti a Tempo Indeterminato prima del 1.1.2001 (i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2001 sono regolati dall’art. 2120 in materia di trattamento di fine rapporto).

Contributo previdenziale: Il decreto in esame, riportando tutto al sistema previgente, ha reso legittima la trattenuta del 2,50 % che quindi continuerà a gravare in busta paga del dipendente. Di conseguenza non è previsto alcun rimborso al lavoratore di quanto trattenuto per contributo previdenziale dal 1.1.2011.

Calcolo del trattamento di fine servizio (TFS): Ai sensi dell’art. 10, comma 12 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, il calcolo del TFS veniva effettuato in due quote:

Retribuzione imponibile alla cessazione x 0,80:15 x anni utili al 31.12.2010 (servizio arrotondato ad anno intero, per difetto la frazione fino a 6 mesi e per eccesso la frazione superiore a 6 mesi)

Mesi di lavoro successivi al 1.1.2011: Retribuzione imponibile effettivamente percepita x ,080 x 6,91%

Le due quote, sommate, determinavano il trattamento complessivo spettante, tassato con le norme più favorevoli previste per il Trattamento di Fine Servizio.

Dopo il decreto legge 185/2012 il calcolo sarà effettuato nel modo seguente:

Retribuzione imponibile alla cessazione x 0,80:15 x anni utili alla cessazione (servizio calcolato fino alla data di cessazione dal servizio ed arrotondato ad anno intero, trascurando la frazione fino a 6 mesi e arrotondando ad anno intero la frazione pari o superiore a 6 mesi e 1 giorno).

Confronto fra i due sistemi: Dai conteggi a confronto fra i due sistemi si può rilevare quanto segue:

– È ad oggi tendenzialmente più elevato il calcolo delle due quote previsto dall’art. 12,comma 10 del dl 78/2010 ora abrogato;

– Le differenze annue, per i servizi dal 1.1.2011 in poi rapportate a retribuzioni medie, non sono comunque particolarmente significative, essendo di circa 40-70 euro annui lordi e avrebbero teso a diminuire nel corso degli anni;

– Viene ripristinato l’arrotondamento ad anno intero alla data di cessazione dal servizio e quindi è da verificare l’anzianità utile ai fini del TFS alla data di cessazione (ad esempio se il servizio utile è di 20 anni e 5 mesi,  viene arrotondato ai fini della prestazione, a 20 anni. Lavorando un mese e 1 giorno in più  (20 anni 6 mesi e 1 giorno) potranno essere considerati utili 21 anni ai fini della liquidazione del trattamento spettante).

Adempimenti del datore di lavoro: In caso di cessazione dal servizio dovrà essere trasmesso all’INPDAP il Modello 350/P relativo alla anzianità di servizio maturata fino alla data di cessazione, nonché le retribuzioni spettanti negli ultimi 360 giorni di servizio.

Adempimenti dell’INPDAP: Entro un anno dalla entrata in vigore del DL 185/2012, gli Istituti previdenziali dovranno provvedere d’ufficio alle riliquidazioni dei trattamenti già erogati dal 1.1.2011. In ogni caso non si provvede al recupero delle somme già erogate in eccedenza.

Pagamento dell’Indennità

Per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione, avvenute dal 13/8/2011, ovvero per le cessazioni dal servizio con diritto a pensione maturato dal 13/8/2011, i tempi per la liquidazione della prestazione sono previsti dall’art 3 della legge 140 del 1997, come modificati dall’art. 1 commi 22 e 23 del Dl 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148.

I termini, per le diverse tipologie di cessazione del rapporto di lavoro sono le seguenti:

giorni 105 nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l’amministrazione competente e’ tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all’ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio o fine rapporto nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

• Il pagamento della prestazione non potrà avvenire prima di 180 giorni e l’Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione nei successivi 90 giorni nei seguenti casi:
– per raggiungimento dei limiti di età,
– per fine incarico per scadenza dei termini fissati contrattualmente.
– per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio (40 anni),  sia  a seguito  di  dimissioni volontarie che con collocamento a riposo d’ufficio. 

La circolare INPDAP n. 16 del 9/11/2011, equipara, ai fini del pagamento dell’indennità di fine rapporto la cessazione dal lavoro con 40 anni di anzianità contributiva, avvenuta per collocamento a riposo d’ufficio con quella avvenuta per dimissioni volontarie. Con nota operativa n. 41 del 30.11.2011, l’INPDAP precisa  che rientrano nell’ambito di applicazione dei 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio  alle quali è connessa  una pensione liquidata in base all’anzianità contributiva massima, maturata entro la data di decorrenza della pensione.

Tale norma è valida per le pensioni di anzianità il cui diritto è stato maturato entro il 31.12.2011

Per le pensioni anticipate decorrenti dal 1.1.2012, non essendo più applicabile il concetto di “anzianità massima contributiva” ed essendo modificati i requisiti per il diritto alla pensione anticipata, le cessazione avvenute per il conseguimento della suddetta pensione con diritto maturato dal 1.1.2012, saranno considerate dimissioni volontarie, e quindi ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio sarà applicato il termine di 24 mesi.

L’INPS Gestione ex INPDAP con Messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 ha chiarito che, ai fini dell’individuazione del termine di pagamento del Trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR), il collocamento a riposo d’ufficio deve essere trattato, dal punto di vista della causa, come limite di servizio e che pertanto verrà applicato il relativo termine di pagamento a 6 mesi anziché a 24 mesi previsto per la cessazione volontaria dal servizio; Nel caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72 a, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 re successive modificazioni , sarà quindi applicato il termine dei sei mesi sopra richiamato, in luogo dei 24 mesi.

• in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento della indennità non potrà avvenire prima che siano decorsi 24 MESI (720 giorni) dalla cessazione dal servizio, termine trascorso il quale l’INPDAP dovrà provvedere al pagamento dell’indennità entro i tre mesi successivi.

Disciplina derogatoria

Si ricorda che si applica la normativa precedente alle modifiche di cui al d. 138/2011, nel caso di soggetti che hanno maturato il diritto a pensione prima del 13 agosto 2011 o per coloro che sono cessati dal servizio in data precedente il 13.8.2011.

Pertanto per le tipologie di dipendenti sopra richiamate, i termini rimangono i seguenti:

• 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità , decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti  di appartenenza. La nota operativa INPDAP  n. 41 del 30.11.2011 specifica  che sono comprese le cessazioni per raggiungimento  della anzianità  contributiva massima ai fini pensionistici.

• 6 mesi (+ 90 giorni) per tutte le altre casistiche

Opzione per le donne

La Gestione Dipendenti Pubblici sede di Novara, con parere del 30.3.2012, chiarisce, a seguito di richiesta di chiarimenti relativamente all’argomento richiamato in oggetto, che che in caso di cessazione intervenuta dopo il 12 agosto 2011 (ovvero, come nel caso di specie, entro il 31.12.2011 per il personale scolastico), connesso all’esercizio della predetta facoltà, il termine di pagamento del TFS/TFR è quello a regime introdotto dall’articolo l, comma 22, del D.L. 138/2011 (24 mesi). Questo è determinato dal fatto che le condizioni per l’accesso alla pensione con opzione al contributivo donne, non sono configurabili come autonomo requisito per la maturazione del diritto alla pensione, così come richiamato dall’articolo l, comma 23, del D.L. 138/2011. Il diritto alla pensione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge  243/2004, infatti, sorge solo per effetto dell’esercizio della predetta facoltà di accesso alla pensione, calcolata con il sistema di calcolo contributivo, facoltà che presenta un carattere sperimentale e temporaneo.

Pagamento rateale

I termini sopra indicati rappresentano la scadenza di legge prevista per il pagamento delle indennità di fine lavoro di importo fino a € 90.000.Infatti il Dl 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, all’art. 12, comma 7 prevede che, con decorrenza dal 31.5.2010, il pagamento della indennità spettante è effettuato:

– in un’unica rata se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle ritenute fiscali, è inferiore o pari ad € 90.000;

– in due rate, di cui la seconda dopo un anno dalla prima, se l’indennità spettante è superiore ad € 90.000, ma inferiore ad € 150.000;

– in tre rate, di cui la terza dopo un anno dalla seconda, nel caso in cui l’importo della indennità spettante sia di importo superiore a € 150.000.

Una deroga alle nuove disposizioni è prevista per i collocati a riposo per limiti di età entro il 30 novembre 2010 e per coloro che, avendo presentato domanda di dimissioni in data anteriore al 31 maggio 2010, sono cessati dal servizio entro il 30 novembre 2010.

Si riporta qui di seguito, tabella esemplificativa:

  Cessazione dal servizio entro il 12/8/2011 – o requisiti pensionistici maturati entro il 12/8/2011 Cessazione dal servizio dal 13/8/2011 – diritto a pensione maturato dal 13/8/2011
INABILITA’ 105 giorni (15 + 90) 105 giorni (15 + 90)
DECESSO 105 giorni (15 + 90) 105 giorni (15 + 90)
FINE INCARICO T.D. 105 giorni (15 + 90) 180 giorni (6 mesi) blocco + 90 giorni
LIMITI DI ETA’ 105 giorni (15 + 90) 180 giorni (6 mesi) blocco + 90 giorni
40 ANNI DI ANZIANITA’ (CON COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO) con diritto maturato entro il 31.12.2011
15 giorni + 90 giorni 180 giorni (6 mesi) blocco + 90 giorni

40 ANNI DI ANZIANITA’ (CON DIMISSIONI VOLONTARIE)

con diritto maturato entro il 31.12.2011

15 giorni + 90 giorni 180 giorni (6 mesi) blocco + 90 giorni

PENSIONE ANTICIPATA dal 1.1.2012 (con collocamento a riposo d’ufficio ex art. 72 L.133/2008 c. 11)

  180 giorni (6 mesi) + 90 giorni

PENSIONE ANTICIPATA dal 1.1.2012 (con dimissioni volontarie)

  720 giorni (24 mesi) blocco + 90 giorni
DIMISSIONI VOLONTARIE 180 giorni + 90 giorni 720 giorni (24 mesi) blocco + 90 giorni
RECESSO ANTICIPATO DATORE LAVORO (licenziamento, destituzione) 180 giorni + 90 giorni 720 giorni (24 mesi) blocco + 90 giorni
PENSIONE CON OPZIONE PER LE DONNE 180 giorni + 90 giorni 720 giorni (24 mesi) blocco + 90 giorni

Tassazione

Secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 20.9.1973 n.597 le prestazioni di fine servizio sono soggette a tassazione separata.

La prestazione netta si ottiene attraverso la normativa e le formule di riferimento riportate nella tabella di seguiro indicata:

TFS LORDO (QT)   OPERAZIONI
   

STIPENDIO UTILE * 0,80 /15 * Anni di Servizio Utile

ANZIANITA’ UTILE totale espressa in anni interi =A2

ANZIANITA’ utile  espressa in anni senza mesi riscattati = A1

ABBATTIMENTO    
L’importo lordo della indennità di fine servizio viene ridotto di una percentuale calcolata sulla quota di indennità determinata sui periodi coperti da contribuzione obbligatoria e con quota contributiva anche a carico del datore di lavoro Legge 13.5.1988 n. 154 – detrazione del 40,98% QT x 40,98/ A2 * A1 = ES (esenzione)
REDDITO DI RIFERIMENTO    
Serve per l’individuazione dell’aliquota media IRPEF da applicare sull’imponibile del TFS L’importo risultante dalla differenza fra il TFS lordo e l’abbattimento , moltiplicato per 144 mesi e diviso per il numero di mesi di anzianità utile compresa i riscatti RR = (QT – ES) / 12* A2
ALIQUOTA MEDIA IRPEF    
E’ determinata considerando le aliquote IRPEF in vigore nell’anno in cui è maturato il diritto alla prestazione.   Aliquota media = IMPOSTA SUL REDDITO x 100 / REDDITO DI RIFERIMENTO
RIDUZIONE    
Per ogni anno di servizio o riscattato spetta una riduzione ai fini fiscali di € 309,87. Tale importo si riduce proporzionalmente quando il rapporto di lavoro si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario e per periodi inferiori all’anno, nel qual caso la riduzione è rapportata a mese. Art. 17 comma 2 bis DPR 22.12.1986 n. 917 € 309,87* A2 = RID
INTERESSI E RIVALUTAZIONE    
A decorrere dal 1.1.1994 sono soggetti alla stessa aliquota IRPEF del credito principale. Art. 1 DL 30.12.1993 n. 557  
IMPONIBILE FISCALE  

QT – ES – RID  + INTERESSI

IMPOSTA IRPEF   Imponibile x aliquota media
TFS NETTO   QT + INTERESSI – IMPOSTA IRPEF – RECUPERI

Calcolo della prima quota del Trattamento di Fine Servizio al 31-12-2010

Il calcolo della prima quota prevede che venga prioritariamente effettuato il calcolo dei servizi utili ai fini del diritto e della misura della prestazione alla data del 31.12.2010.

Si ricorda che il servizio prestato a part-time deve essere ricondotto ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

Non dovranno essere calcolati i periodi interruttivi dell’iscrizione INADEL( ad esempio aspettative senza assegni), mentre dovranno essere considerati i riscatti, i cui periodi temporali di riferimento si collocano entro il 31.12.2010. Si ricorda che i periodi di aspettativa non retribuita a valere sulla prima quota di TFS danno luogo ad una riduzione del periodo utile ai fini del calcolo della anzianità maturata al 31.12.2010 (mentre i periodi di aspettativa non retribuita fruiti in seconda quota, danno luogo ad una riduzione della retribuzione commisurata ai giorni non lavorati).
Si procederà poi alla somma del servizio utile e all’arrotondamento previsto dall’art. 4 della L. 152/68, utile, arrotondando ad anno intero la frazione che supera i sei mesi e trascurando la frazione fino a sei mesi.

La dichiarazione dei servizi utili avviene mediante la compilazione del Modello350/P reperibile sul sito dell’INPDAP, ovvero utilizzando il Modello PA04 già in uso per la dichiarazione dei periodi e delle retribuzioni ai fini pensionistici.

Dovranno essere dichiarate le retribuzioni valutabili ai fini del TFS degli ultimi 360 giorni retribuiti, antecedenti la cessazione dal servizio.

Se negli ultimi 360 giorni di servizio vi sono periodi di interruzione non valutabili ai fini del trattamento di fine servizio, occorrerà retrocedere temporalmente fino a concorrenza dei predetti 360 giorni retribuiti. La retribuzione da indicare per i periodi prestati a part-time è quella virtuale della corrispondente posizione a tempo pieno

Ai fini del calcolo della prima quota, la retribuzione indicata verrà valutata nella misura dell’80%. Per ogni anno di servizio utile viene calcolato 1/15 del predetto 80% della retribuzione.

Il calcolo della prima quota si effettua con l’applicazione della seguente formula:


Prima quota al 31.12.2010 = (Retribuzione utile(*) x 0,80) / 15 x anni utili al 31.12.2010(**)


• (*) Retribuzione utile degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio ( in caso di part-time indicare retribuzione virtuale della corrispondente posizione a tempo pieno)

• (**) servizi di ruolo dalla data di assunzione + servizi pre ruolo al compimento di un anno di servizio continuativo + anni a part-time X coefficiente orario PT/orario TP + riscatti servizi e periodi al 31.12.2010 – servizi interruttivi o non valutabili = servizio utile da arrotondare ad anno intero ( 6 mesi = 0; 6 mesi e 1 giorno = 1 )

Calcolo della seconda quota del Trattamento di Fine Servizio al 01-01-2011

La seconda quota viene calcolata sulla base della retribuzione contributiva utile effettivamente spettante all’iscritto a partire dal 2011.

Dovrà essere quindi indicata la retribuzione effettivamente corrisposta nel caso di part-time orizzontale, verticale o misto.

I periodi di aspettativa non retribuita o i periodi comunque interruttivi del servizio utile, fruiti in seconda quota, danno luogo ad una riduzione della retribuzione commisurata ai giorni non lavorati, con il conseguente accantonamento del 6,91% solo su quanto effettivamente percepito.

I periodi di aspettativa non retribuita, danno luogo ad una riduzione della retribuzione commisurata ai giorni non lavorati, con il conseguente accantonamento del 6,91% solo su quanto effettivamente percepito (mentre i periodi di aspettativa non retribuita a valere sulla prima quota di TFS danno luogo ad una riduzione del periodo utile ai fini del calcolo della anzianità maturata al 31.12.2010).

Dovrà invece essere indicata la retribuzione virtuale intera per tutti i servizi che, pur prevedendo la corresponsione di una retribuzione ridotta, obbligano l’ente al pagamento della contribuzione sulla retribuzione virtuale intera (ad esempio malattia, maternità. Si veda valutazione delle assenze per il trattamento di fine servizio).

La nota operativa INPDAP n. 6 del 2 febbraio 2011 precisa inoltre che i periodi svolti nell’ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura della prestazione, solo se pari o superiori a 15 giorni. In questo ultimo caso l’accantonamento del 6,91%, sarà calcolato sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l’intero mese.

La retribuzione contributiva utile è pari all’80% della retribuzione utile, già considerata ai fini del calcolo della prima quota ( a differenza del trattamento di fine rapporto per il quale la base di calcolo è il 100% della retribuzione utile).

L’aliquota di computo da applicare alla retribuzione contributiva è pari al 6,91%.

Le quote come sopra determinate, con esclusione di quella maturata nell’anno, sono incrementate su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il tasso di rivalutazione del 1,5% è determinato in valore pro quota facendo riferimento al numero di mesi intercorrenti fra quello di dicembre dell’anno immediatamente precedente e quello di cessazione, mentre l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.

Il calcolo della seconda quota per i periodi successivi al 31.12.2010 è data dalla seguente formula:


Quota annua dal 1.1.2011 = (Retribuzione utile(*) X 0,80 X 6,91)/100


(*) Retribuzione annua utile ai fini del trattamento di fine servizio effettivamente corrisposta (virtuale solo talune situazioni quali ad esempio malattia e maternità, sciopero)

Riscatto ai fini del trattamento di fine servizio

La seconda quota viene cal

Il riscatto rappresenta la valutazione, nell’ambito di una gestione previdenziale, di periodi o servizi non coperti da contribuzione in modo che siano conteggiabili per la pensione o per i trattamenti di fine servizio (Tfs) o per il trattamento di fine rapporto (Tfr). Possono chiedere il riscatto tutti i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, possono richiederlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.

Ai fini dell’Indennità Premio di Fine Servizio, possono essere riscattati:

– il servizio militare di leva (se terminato prima del 30 gennaio 1987, nonchè il servizio militare reso presso l’Arma dei carabinieri e corpi speciali non coperto da iscrizione previdenziale)

– il corso di laurea;

– il corso di specializzazione post-laurea;

– i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve);

– i corsi di dottorato di ricerca;

– i periodi non inferiori ad un anno relativi ai corsi professionali riconosciuti da Stato e Regioni, purché il diploma sia stato prescritto per uno dei posti occupati durante la carriera;

– il tirocinio pratico per sanitari e farmacisti (dal 10 settembre 1991);

– il periodo per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e vigilatrice d’infanzia;

– il periodo per il conseguimento del diploma di assistente sociale (dal 10 ottobre 1990);

– il periodo per il conseguimento del diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione (dal 3 aprile 1991);

– i periodi di iscrizione agli albi professionali (dal 10 settembre 1991) ed esclusivamente per gli anni esplicitamente richiesti dal bando di concorso o dal regolamento organico dell’ente come condizione necessaria per l’ammissione al posto ricoperto;

– il servizio di assistente volontario prestato dai sanitari presso enti ospedalieri, riscattabile  per un massimo di 2 anni (legge 409 del 1954);

– il servizio civile reso dagli obiettori di coscienza per  l’intero periodo riportato sul foglio matricolare (legge 772 del 1972);

– il servizio civile presso comuni colpiti da calamità naturali per il periodo corrispondente alla ferma di leva documentata sul foglio matricolare (legge 953 del 1970);

– il servizio di volontario civile nei paesi in via di sviluppo per il periodo corrispondente alla ferma di leva (legge 1222 del 1971)…

Se il riscatto non produce effetti poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inpdap a tale titolo non sono rimborsabili.

I periodi si ritengono riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione previdenziale.

colata sulla base della retribuzione contributiva utile effettivamente spettante all’iscritto a partire dal 2011.

Dovrà essere quindi indicata la retribuzione effettivamente corrisposta nel caso di part-time orizzontale, verticale o misto.

I periodi di aspettativa non retribuita o i periodi comunque interruttivi del servizio utile, fruiti in seconda quota, danno luogo ad una riduzione della retribuzione commisurata ai giorni non lavorati, con il conseguente accantonamento del 6,91% solo su quanto effettivamente percepito.

I periodi di aspettativa non retribuita, danno luogo ad una riduzione della retribuzione commisurata ai giorni non lavorati, con il conseguente accantonamento del 6,91% solo su quanto effettivamente percepito (mentre i periodi di aspettativa non retribuita a valere sulla prima quota di TFS danno luogo ad una riduzione del periodo utile ai fini del calcolo della anzianità maturata al 31.12.2010).

Dovrà invece essere indicata la retribuzione virtuale intera per tutti i servizi che, pur prevedendo la corresponsione di una retribuzione ridotta, obbligano l’ente al pagamento della contribuzione sulla retribuzione virtuale intera (ad esempio malattia, maternità. Si veda valutazione delle assenze per il trattamento di fine servizio).

La nota operativa INPDAP n. 6 del 2 febbraio 2011 precisa inoltre che i periodi svolti nell’ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura della prestazione, solo se pari o superiori a 15 giorni. In questo ultimo caso l’accantonamento del 6,91%, sarà calcolato sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l’intero mese.

La retribuzione contributiva utile è pari all’80% della retribuzione utile, già considerata ai fini del calcolo della prima quota ( a differenza del trattamento di fine rapporto per il quale la base di calcolo è il 100% della retribuzione utile).

L’aliquota di computo da applicare alla retribuzione contributiva è pari al 6,91%.

Le quote come sopra determinate, con esclusione di quella maturata nell’anno, sono incrementate su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il tasso di rivalutazione del 1,5% è determinato in valore pro quota facendo riferimento al numero di mesi intercorrenti fra quello di dicembre dell’anno immediatamente precedente e quello di cessazione, mentre l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.

Il calcolo della seconda quota per i periodi successivi al 31.12.2010 è data dalla seguente formula:


Quota annua dal 1.1.2011 = (Retribuzione utile(*) X 0,80 X 6,91)/100


(*) Retribuzione annua utile ai fini del trattamento di fine servizio effettivamente corrisposta (virtuale solo talune situazioni quali ad esempio malattia e maternità, sciopero)

Correlati