Indicazione delle retribuzioni nel modello 350/p
Nella colonna 13, nel caso in cui i 12 mesi cadano a cavallo di due anni:
– se vi sono state variazioni di stipendio solo nella prima frazione di anno riportare l’importo pari alla mensilità di stipendio classi e scatti (ed eventuali indennità se queste sono state corrisposte per tredici mensilità)
– se vi sono state variazioni di stipendio anche nel secondo anno riportare:
- al mese di dicembre l’importo dei ratei corrispondenti al numero dei mesi che vanno dall’inizio della prima frazione di anno a dicembre;
- al mese finale quello corrispondente al numero dei mesi che vanno da gennaio al mese finale della seconda frazione di anno (in quest’ultima ipotesi, se gli ultimi 12 mesi di retribuzione terminano nella prima quindicina del mese, il mese iniziale concorre alla determinazione del primo rateo di tredicesima e quello finale viene trascurato; se invece gli ultimi 12 mesi terminano nella seconda quindicina, il finale concorre alla determinazione del secondo rateo di tredicesima e quelle iniziale viene trascurato).
Dirigente con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 dlgs 267/2000. Voci utili a TFR.
Nello specifico caso, dovranno essere valutati ai fini del TFR tutti gli elementi già valutabili ai fini del TFS (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale ora ricompresa nello stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione). Ciò premesso, occorre fare una distinzione tra il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale e il personale inquadrato nella categoria D. L’ INPDAP – Direzione Generale, in risposta a specifico quesito, ritiene che nel primo caso (qualifica dirigenziale), l’indennità ad personam corrisposta ai sensi dell’art. 110, comma 3 del Dlgs citato, non è valutabile né ai fini IPS, né ai fini TFR, non essendo tale valutabilità prevista da alcuna norma. Nel secondo caso detta indennità è utile a TFR secondo quanto espressamente previsto dall’art. 49 del CCNL 14/9/2000, rientrando nella tipologia degli “assegni ad personam non riassorbibili”.
Tfr dirigenti a tempo determinato
Nel caso di Dirigente a tempo determinato che, cessato l’incarico rientra dal giorno successivo presso l’Ente datore di lavoro dal quale risultava in aspettativa, non essendoci l’interruzione dell’iscrizione all’INPDAP, il TFR sarà liquidato alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro. Non ci sono quindi scadenze urgenti per l’invio all’INPDAP del modello TFR/1 da parte dell’Ente.
Interruzione rapporto di lavoro e pagamento TFR
Per poter riscuotere il trattamento di fine rapporto occorre interrompere il rapporto con l’istituto previdenziale almeno un giorno, non importa se festivo. La dipendente a tempo determinato, iscritta TFR, avendo vinto una selezione pubblica per un posto a tempo indeterminato, ha la possibilità di cessare il rapporto di lavoro, e riassumere il nuovo servizio lasciando una giornata scoperta da contratto. In questo caso firmerà una dichiarazione da allegare alla pratica di TFR e L’INPDAP provvederà alla liquidazione della prestazione. Nel caso invece in cui non vi sia soluzione di continuità nell’iscrizione, l’INPDAP liquiderà il trattamento alla definitiva cessazione dal servizio.
Assoggettamenti previdenziali
Il dipendente (assunto dal 1996 e iscritto al TFS, quindi collocato in aspettativa e incaricato come dirigente a tempo determinato e iscritto al TFR, ora vincitore di concorso come dirigente a tempo indeterminato) se fosse cessato dal rapporto di lavoro e avesse lasciato almeno un giorno di interruzione prima di riprendere il servizio a seguito di vincita di concorso, avrebbe potuto chiedere il pagamento del TFS e TFR maturati. Se invece, non c’è stata soluzione di continuità, ritengo corretta l’iscrizione al TFS come avete previsto. Alla definitiva cessazione del lavoro, l’INPDAP liquiderà sia la quota di TFS che quella di TFR.
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