Definizione periodi a orario ridotto/part-time
La normativa istituzionale in materia di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego viene congiuntamente dettata dalla Legge 554/88 e dal DPCM n. 117/89. L’art. 7 della citata legge 554/88 e più compiutamente le norme regolamentari, hanno dettato i criteri cui attenersi perchè il rapporto di lavoro possa essere considerato a tempo parziale. Vi sono alcuni enti che, in attuazione della disciplina suddetta e seguendo i criteri dettati, hanno istituito contratti di lavoro a part-time in via sperimentale.
Per poter considerare tali rapporti di lavoro a part-time e non ad orario ridotto (instaurati successivamente alla legge 554/88), occorre che nella delibera di instaurazione del rapporto di lavoro sia espressamente richiamata la suddetta legge 554/88 e la volontà di instaurare un rapporto di lavoro part-time in via sperimentale. In caso contrario la prestazione lavorativa sarà da considerarsi “ad orario ridotto”.
Fino all’emanazione del Dlgs 29 del 1993 e al passaggio alle regole sul lavoro privato a seguito della stipulazione dei CCNL quadriennio 1994 – 1998 e successivi, il part-time nel pubblico impiego era relegato ad un ruolo residuale e quindi, salvo i casi in cui sia espressamente richiamata la norma di cui alla Legge 554/88, il periodo di lavoro andrà considerato ad orario ridotto.
Invece dalla data di applicazione del CCNL 1994 i rapporti di lavoro con orario ridotto possono essere considerati a part-time e nelle deliberazioni dell’ente non dobbiamo più trovare l’indicazione esplicita della volontà di istituire rapporti di lavoro part-time sperimentali.
Ai fini previdenziali e contributivi, le condizioni variano a seconda che si tratti di orario ridotto o di part-time. Dal punto di vista contributivo, in caso di orario ridotto occorre versare i contributi sull’effettivo pagato, rispettando però un minimale contributivo (art 26 L. 177/76), mentre per il part-time il minimale da rispettare è riproporzionato all’orario di lavoro.
Ai fini della sistemazione della posizione è opportuno verificare come sono stati effettuati i versamenti contributivi, tenendo conto della documentazione dell’epoca (delibere, ruoli di versamento contributivo).
Retribuzione accessoria
L’avvio del nuovo Sistema Informativo (PassWeb), ha reso necessario valorizzare in maniera univoca le retribuzioni accessorie, per cui in casi di periodi di servizio che non coprano l’intero anno solare tali emolumenti DOVRANNO ESSERE RAGGUAGLIATI A IMPORTO ANNUO (cioè annualizzati). Si intendono anche le ferie non godute e l’indennità di mancato preavviso. Su PassWeb quindi dovranno essere inserite come le altre voci accessorie, per cui dopo essere state annualizzate, dovranno essere inserite nel campo “RETRIBUZIONE ACCESSORIA”.
Congedo parentale Compilazione Mod PA04
Il congedo parentale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 151/2001 è utile ai fini pensionistici e non utile ai fini IPS. Nel modello PA04 può essere indicato il servizio utile senza specificare i giorni usufruiti per congedo parentale.
Se si volesse compilare il modello PA04 anche ai fini dell’IPS occorrerebbe distinguere il periodo di lavoro utile sia ai fini pensionistici che per la liquidazione, dai periodi di congedo utili solo ai fini pensionistici.
Indennità di Mancato Preavviso e Ferie Non Godute
Con Nota Operativa n.44 del 09.09.2010, l’INPDAP modifica le vecchie regole vigenti dal 1996 sugli emolumenti non annualizzabili, come ad. es l’indennità di mancato preavviso e le ferie non godute.
L’avvio del nuovo Sistema Informativo (PassWeb), ha reso necessario valorizzare in maniera univoca le retribuzioni accessorie, per cui in caso di rapporto lavorativo che copra l’intero anno le indennità di mancato preavviso e le ferie non godute si sommano al salario accessorio nell’importo effettivamente erogato, mentre in casi di periodi di servizio che non coprano l’intero anno solare tali emolumenti DOVRANNO ESSERE RAGGUAGLIATI A IMPORTO ANNUO (cioè annualizzati).
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