Sospensione dal lavoro senza Green Pass: effetti sulla contribuzione pensionistica

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A seguito dell’emergenza sanitaria per Coronavirus sono stati emanati diversi provvedimenti di legge che hanno stabilito l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sui luoghi di lavoro per il periodo 15.10.2021 – 30.04.2022.
In mancanza della predetta certificazione, il dipendente è stato considerato assente ingiustificato con sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza.

L’assenza di retribuzione ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato), di conseguenza i periodi di sospensione non sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, in quanto determinano un “buco contributivo” nella posizione previdenziale del dipendente.

L’INPS, con la circolare n° 94 del 02/08/2022, ha confermato (anche se non pareva potessero esserci dubbi in merito) la possibilità di rendere utili tali periodi attraverso il riscatto oneroso o la prosecuzione volontaria. 
La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti sulla gestione di alcune tutele quali malattia, maternità, permessi legge 104 e congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che, essendo tutele aventi rilevanza costituzionale, possono essere riconosciute, con i relativi accrediti figurativi, anche ai lavoratori sprovvisti di green pass.

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